In questo periodo a ridosso dell'inizio dell'annata agraria, i concedenti di fondi rustici inviano agli affittuari, con contratto in scadenza, la proposta di un nuovo contratto d'affitto contenente le condizioni ad essi offerti da terzi , iter stabilito dall'art.4 bis della 203.82 .
Di conseguenza il concessionario uscente ha 45 giorni per accettare, tale termine è tassativo.
L' articolo 4 bis fissa l'obbligo a carico del concedente di preferire a parità di condizioni l'affittuario uscente per la stipula di un nuovo contratto d'affitto e la procedura a riguardo prevede che il concedente 90 giorni prima della scadenza del vecchio rapporto è tenuto ad una comunicazione in merito al soggetto titolare della prelazione dell'affitto.
Il termine di 90 giorni del concedente è ordinatorio in quanto la non osservanza non fa declinare l'opzione privilegiata del concessionario uscente, che permane nei sei mesi successivi alla scadenza del vecchio contratto .
Ne consegue che in caso di nuovo contratto d'affitto stipulato dal concedennte con terzi , senza rispettare la prelazione dell'affittuario uscente, quest'ultimo può, entro sei mesi dopo la fine del proprio rapporto, subentrare di diritto in questo nuovo contratto .