Sulla composizione del compendio unico, l’accorpamento fondiario con facilitazioni fiscali a vantaggio dell’ imprenditore agricolo che si impegna per 10 anni a coltivare un’estensione di terreno utile al raggiungimento del livello minimo di redditività determinato dalle singole Regioni, sono intervenuti due decreti legislativi , il n.99 del 29 marzo 2004 ed il n.101 del27 maggio 2005 con il comune obiettivo di facilitare la conservazione dell’integrità aziendale
Nella considerazione che il secondo decreto legislativo ha ampliato quanto previsto dal primo decreto, permettendo di far concorrere alla formazione del compendio unico anche unità fondiarie già in proprietà della parte interessata, si rileva una positiva tendenza del legislatore ad allargare i requisiti oggettivi della disciplina .
Ne consegue una naturale richiesta al Ministero di inserire in un prossimo decreto legislativo la fattispecie in cui per raggiungere la dimensione fondiaria minima del compendio unico , la porzione di questa condotta in affitto che si aggiunge a quella condotta in proprietà, possa consentire a quest’ultima di usufruire delle agevolazioni fiscali e notarili negli atti di trasferimento..
In altri termini nella presa d’atto che ai fini dei sostegni comunitari le regioni già riconoscono l’unità minima di redditività composta da terreni condotti sia in affitto che in proprietà, proprietà formatasi precedentemente a questo decreto senza alcun sgravio fiscale e notarile, è logico prevedere oggi che in caso di richiesta di usufruire delle nuove agevolazioni per il trasferimento in proprietà si tenga conto che, per giungere a quel cento per cento dell’estensione fondiaria richiesta , si possa conteggiare anche quella parte condotta in affitto.
L’equipollenza dei titoli di conduzione fondiaria sono un dato acquisito nelle documentazioni probatorie dello status dell’imprenditore agricolo.
E’ del tutto evidente che il contratto d’affitto debba essere di durata decennale come il vincolo dell’indivisibilità e che in caso si risolva prima della cessazione contrattuale, in particolare per una risoluzione per inadempienza, siano revocate tutte le provvidenze.
L‘evenienza di interruzione dei benefici è del resto già prevista nel decreto e riguarda il caso di morte dell’assegnatario senza erede.
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L’ ipotesi da far valere anche l’affitto per la composizione del compendio unico è da saggiare per la svolta culturale in atto che vede riconoscere gli interessi dell’impresa prioritari su quelli della proprietà in caso siano entrambi riferiti ad un medesimo soggetto .