Il Tar del Lazio il 7 giugno ha sospeso le circolari Agea aprile e maggio
Il ricorso accolto dal Tar è stato presentato da soccidanti associati all’Assocarni e Uniceb e si in cernia su due punti strettamente collegati:
- il regolamento comunitario1782/2003 stabilisce che la legittimazione della richiesta del pagamento del premio unico spetta unicamente al soggetto che per intero ha assunto anche nel precedente regime il rischio di impresa nella soccida ;
- il codice civile stabilisce che nel contratto associativo della soccida solo il soccidante è titolare d’impresa
Le circolari Agea in materia non avevano seguito pedissequamente le norme codicistiche ed avevano stimato la cointeressenza del soccidario traducendola in una corresponsabilità e con titolarità riguardo l’utilizzazione degli aiuti.
Le circolari Agea sono state il frutto di una negoziazione che poneva al centro dei riconoscimenti comunitari in spirito societario i contraenti della soccida oltre il semplice contratto agrario associativo.
E’ da valutare la proponibilità di un ricorso al Consiglio di Stato a difesa di tale impostazione.