Qualora si siano rilasciati i fondi perchè i contratti d'affitto sono scaduti il 10 novembre 2004 , nell'ipotesi che essi siano stati riaffittati a terzi senza prima averli offerti ai vecchi concessionari alle nuove condizioni contrattuali , questi ultimi possono fino al 10 maggio 2005 richiedere ai proprietari di subentrare nel contratto ai sensi del comma 4° dell'art. 4 bis della l. 203/82.
In effetti l’articolo 4 bis fissa l'obbligo a carico del concedente di preferire a parità di condizioni l'affittuario uscente per la stipula di un nuovo contratto d'affitto e la procedura a riguardo prevede che il concedente 90 giorni prima della scadenza del vecchio rapporto è tenuto ad una comunicazione in merito al soggetto titolare della prelazione dell'affitto.
Il termine di 90 giorni del concedente è ordinatorio in quanto la non osservanza non fa declinare l'opzione privilegiata del concessionario uscente, che permane nei sei mesi successivi alla scadenza del vecchio contratto.
Ne consegue che in caso di nuovo contratto d'affitto stipulato dal concedennte con terzi, senza rispettare la prelazione dell'affittuario uscente, quest'ultimo può, entro sei mesi dopo la fine del proprio rapporto, subentrare di diritto in questo nuovo contratto .