• 08 SEPTEMBER 2010 - 13:08
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Agea riconosce titoli speciali congiunti nella soccida semplice

La questione della utilizzazione  dei titoli speciali  in caso di soccida semplice  ha investito  l’Agea che ha riconosciuto convenzionalmente, con circolare n.181 dell’11.4.05 e n.194 del 14.4.05 , la titolarità  anche al soccidario.

 

La soccida è un contratto associativo (art.2170 c.c.) in cui il concedente: soccidante ed il concessionario: soccidario si accordano per l’allevamento del bestiame al fine di ripartirne l’accrescimento e la produttività, con l’esclusione di  una remunerazione dell’attività svolta dal soccidario, che è un soggetto associato e non un dipendente dell’associante.

Nell’economia agricola nazionale la soccida è un contratto fondamentale per la produzione bovina italiana.

La soccida e la compartecipazione stagionale sono gli unici contratti agrari associativi legalmente consentiti.

 

Secondo la definizione codicistica la soccida può essere  semplice e parziaria e con conferimento del pascolo : nella prima fattispecie   il titolare dell’impresa è il soccidante , nella seconda  il soccidante o il soccidario e nella terza il soccidario; diversamente nell’accezione della soccida semplice  da parte dell’Agea  vi è un riconoscimento di imprenditorialità condivisa tra i contraenti quindi  di titolarità di diritti anche del soccidario.

 

Nei  particolari il nostro ordinamento prevede :

A)    la soccida semplice (art.2171) in cui il bestiame è conferito esclusivamente dal soccidante a cui spetta  la direzione di impresa;

B)     la soccida parziaria (art.2182) in cui il bestiame è conferito da entrambi i contraenti e la cui direzione d’impresa spetta al soccidante a condizione che fornisca più del 20% del bestiame  limite mutuato dall’art.25 della legge sui contratti agrari la 203/82 che lo fissa quale  soglia  al di sotto di cui il soccidario entro il 1986  potè richiedere di convertire la soccida in affitto;

C)    la soccida con conferimento di pascolo (art.2186 ) in cui il soccidante conferisce il solo pascolo ed il soccidario conferisce l’intero bestiame ed assume la direzione d’impresa.

 

Le circolari Agea, che implicitamente riguardano la soccida semplice,  stabiliscono quanto segue:

-         i premi di macellazione sono spettati al soccidante congiuntamente al soccidario

-         di conseguenza i titoli che derivano dai premi di macellazione possono essere utilizzati dal soccidante unicamente con il consenso del soccidario

-         il soccidario può dichiarare di voler rinunciare ad esercitare il suo diritto a favore della esclusiva  utilizzazione  del titolo da parte del soccidante

-         il soccidante ed il soccidario possono divedersi i diritti con la  scissione del loro contratto associativo .

Roma, Via Mariano Fortuny, 20 - tel. 06/326871
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