Nella documentazione che accompagna le domande pac è necessario qualificare il titolo di possesso nel caso in cui l’agricoltore svolga l’attività su fondi non propri, cioè a dire in affitto a titolo oneroso , ed in comodato a titolo gratuito .
a) AFFITTO
b) COMODATO
a) AFFITTO
L’affitto è un contratto di scambio con il quale una parte, il concedente, si obbliga a far godere all’altra parte, il concessionario,un fondo per un dato periodo e per un dato corrispettivo per lo svolgimento di attività agricola.
Il contratto si avvale di un doppio regime, secondo il modello legislativo, rigido con canone e durata prefigurati, scarsamente praticato o con la contrattazione in deroga ai sensi dell’art.45, flessibile su canone e durata, più rispondente agli interessi delle parti, quindi maggiormente diffuso.
Il contratto d’affitto di fondo rustico si è attestato quale contratto agrario principale dopo che la vigente normativa sui contratti agrari, la 203 dell’82 ha sancito la cessazione per legge dei vecchi contratti associativi di mezzadria e colonia e ne ha vietato la stipula di nuovi con la sola eccezione della compartecipazione stagionale, della soccida e delle residuali prosecuzioni coi patti in deroga di vecchie mezzadrie e colonie.
Il contratto d’affitto può essere scritto o verbale ed in ambedue le fattispecie deve essere registrato: il contratto stipulato e sottoscritto da concedente e concessionario o l’autocertificazione dell’intesa verbale fatta dal concessionario.
Il contratto d'affitto, debitamente registrato, va acquisito agli atti nell'esplicazione di procedure amministrative con enti ed organi pubblici in quanto attesta l'estensione terriera e la coltura praticata, elementi di conoscenza basilari dello status dell'agricoltore non proprietario dei fondi ove svolge l'attività, ai fini di riconoscimenti di natura previdenziale, comunitaria, creditizia e fiscale.
In caso di contratto scritto il relativo contratto deve essere obbligatoriamente controfirmato dalle Organizzazioni di Categoria che assistono le parti, in caso di deroga al modello legislativo che prevede l'equo canone, attualmente pari alla rendita catastale del fondo e la durata di quindici anni.
b) COMODATO.
Il contratto di comodato è diffuso in agricoltura in particolare tra soggetti legati da gradi di parentela; esso attesta una concessione gratuita di terreni ove l'imprenditore non proprietario, il comodatario, svolge l'attività.
Esso è richiamato nel codice civile all’articolo 1803 “concessione di un bene mobile o immobile, essenzialmente a titolo gratuito”.
Il comodante consegna al comodatatario il bene perchè se ne serva e lo riconsegni alla data concordata o , in caso di contratto a tempo indeterminato , qualora il comodante lo richieda.
Nella fattispecie di comodato a tempo indeterminato tale contratto si configura gravato da condizione risolutiva , ossia esso è valido in modo permanente fino a revoca della concessione del comodante , che può avvenire a sua discrezione ai sensi dell’art.1810 c.c.
In agricoltura l'oggetto del comodato sono i terreni che il comodatario conduce per lo svolgimento delle attività .
Il contratto di comodato scritto debitamente registrato entro i rituali
Il comodato può essere scritto o verbale ed in questo secondo caso è esentato dall’obbligo della registrazione dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione 14 del 6.2.2001.
Nello specifico la suddetta Agenzia lo ha escluso dall’obbligo della registrazione in quanto il contratto verbale di comodato non è ricompresso nell’elenco dei contratti con l’onere della registrazione di cui l’art.3 del dpr.131 del 26.4.1986 .
Nella risoluzione 14 si conviene che la registrazione viene richiesta in caso d’uso solo qualora vi sia un contenzioso giudiziario e non già nella consegna di documentazioni alle pubbliche amministrazioni , in cui questo contratto verbale è enunciato.