Qualora si siano rilasciati i fondi perchè i contratti d'affitto sono scaduti il 10 novembre 2004 , nell'ipotesi che essi siano stati riaffittati a terzi senza prima averli offerti ai vecchi concessionari alle nuove condizioni contrattuali , questi ultimi possono fino al 10 maggio 2005 richiedere ai proprietari di subentrare nel contratto ai sensi del comma 4° dell'art.4 bis della l.203/82.
In effetti l’ articolo 4 bis fissa l'obbligo a carico del concedente di preferire a parità di condizioni l'affittuario uscente per la stipula di un nuovo contratto d'affitto e la procedura a riguardo prevede che il concedente 90 giorni prima della scadenza del vecchio rapporto è tenuto ad una comunicazione in merito al soggetto titolare della prelazione dell'affitto.
Il termine di 90 giorni del concedente è ordinatorio in quanto la non osservanza non fa declinare l'opzione privilegiata del concessionario uscente , che permane nei sei mesi successivi alla scadenza del vecchio contratto.
Ne consegue che in caso di nuovo contratto d'affitto stipulato dal concedennte con terzi , senza rispettare la prelazione dell'affittuario uscente , quest'ultimo può , entro sei mesi dopo la fine del proprio rapporto , subentrare di diritto in questo nuovo contratto .