Il decreto MIPAF del 29.7.04 sull’attuazione nazionale della riforma PAC interviene anche sulle modalità di trasferimento dei diritti mediante l’ affitto di questi unitamente all’affitto della terra.
In precedenza il regolamento comunitario n.1782/2003 all’articolo 46 ha stabilito che l’affitto è consentito a condizione che al trasferimento dei diritti all’aiuto si accompagni il trasferimento della terra, a differenza della vendita degli stessi aiuti in cui non vi è alcun riferimento alla proprietà del bene fondiario .
Di conseguenza il decreto ministeriale traccia la procedura relativa all’affitto tra le parti e tra il nuovo titolare degli aiuti e l’AGEA organismo pagatore .
Nello specifico all’articolo 10 si dice che “la cessione del titolo all’aiuto …….deve avvenire mediante atto con sottoscrizione autenticata, ad esclusione degli accordi in deroga di cui all’articolo 45 della legge 203/82 e deve essere comunicata a pena di nullità agli organismi pagatori , entro dieci giorni dalla sottoscrizione ……”.
In tale fattispecie le Organizzazioni Sindacali svolgono l’azione di asseverare legalmente un cambio di titolarità di natura comunitaria, un’azione equipollente a quella notarile.
La scrittura di questo articolo offre all’imprenditore titolare del diritto comunitario due modalità di comportamento per trasferire i suoi diritti: cederli o affittarli, ed in caso egli intenda affittarli, dovrà affittare anche il fondo di sua proprietà avvalendosi di un solo negozio giuridico, cioè a dire un patto in deroga ai sensi dell’articolo 45 della legge sui contratti agrari .
In questo caso l’aiuto comunitario del concedente è calcolato dal legislatore per praticità e convenzione e limitatamente a questa circostanza , alla stregua di una pertinenza fondiaria , aiuto comunque nato dall’impresa del proprietario in quanto già produttore , e quindi ricompreso nell’oggetto contrattuale della legge 203 dell’82 , il fondo rustico .
La particolarità di questa fattispecie si evince anche dal fatto che l’aiuto pur inserito in un contratto d’affitto di fondo rustico conserva il proprio regime specifico ai sensi del regolamento comunitario 795/2004.
Il concedente in qualità di imprenditore e produttore storico per il triennio 2000/2002 , concede il suo diritto con i suoi terreni all’affittuario in quanto per legge lo deve trasferire unitamente alla terra e può farlo con una unica negoziazione, e vi è un affittuario che insieme al fondo acquisisce una nuova prerogativa .
Anche in questo caso l’aiuto comunitario si conferma attribuito all’impresa , all’impresa del concedente .
E’ rilevante l’importanza data dal legislatore al contratto d’affitto in deroga ex articolo 45 della legge 203/82 in cui l’assistenza titolata delle organizzazioni di categoria qualifica l’atto giuridico esauriente di ambo le concessioni: concessione del fondo e dell’ aiuto comunitario, senza che in aggiunta sia necessaria la sottoscrizione autenticata della cessione del diritto .
E’ del tutto evidente che questa normazione dell’aiuto in seno al contratto agrario non ha nulla a che vedere con contratti d’affitto di fondo rustico in cui arbitrariamente ed illegittimamente il concedente propone al concessionario , imprenditore titolare degli aiuti, clausole di obbligo di vendergli in futuro, a contratto scaduto, gli aiuti appartenenti esclusivamente a lui in quanto produttore nel triennio 2000/2002 .
L’eventuale vendita dei diritti deve avvenire secondo le formalità proprie di un contratto commerciale, in piena autonomia privata e nessun vincolo negoziale a carico del concessionario, titolare ab origine dell’aiuto, deve figurare in un contratto d’affitto .