ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE IN MATERIA DI AFFITTO DI FONDI RUSTICI
Il giorno 16 del mese di dicembre dell'anno 1996, in Roma, presso la sede della Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana, Corso Vittorio Emanuele n. 101,
tra, da una parte:
la Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana, con sede in Roma, Corso Vittorio Emanuele n. 101, in persona del Presidente e , quindi, legale rappresentante a ciò autorizzato on delibera del Comitato Direttivo;
la Confederazione Italiana Agricoltori, con sede in Roma, Via Mariano Fortuny n. 20, in persona del Presidente e, quindi, legale rappresentante a ciò autorizzato;
e, dall'altra parte:
la Federazione nazionale della Proprietà Fondiaria, con sede in Roma, Via Milano n. 37, in persona del Presidente e, quindi, legale rappresentante a ciò autorizzato;
considerato che l'art. 45 L. 3 maggio 1982, n. 203, promuove l'autonomia sindacale, garantendo alle Organizzazioni Professionali Agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale la facoltà di perfezionare accordi collettivi in deroga alle norme imnperative di legge;
riconosciuto che attraverso tali accordi le Organizzazioni Professionali Agricole svolgono la decisiva funzione di associrare ai rapporti agrari l'assetto più rispondente alle esigenze dell'impresa agricola in continua evoluzione e trasformazione;
considerato che l'esperienza fondata sulla conclusione di accordi collettivi regionali e provinciali testimonia che le Organizzazioni Professionali Agricole assolvono in concreto un'essenziale funzione mediatrice delle esigenze delle categorie professionali interessate;
ritenuto che le Organizzazioni Professionali Agricole intendono consolidare uno spirito giuridico per l'autonomia privata nella materia dei contratti agrari;
constatato che l'interesse per i proprietari a concedere in affitto fondi rustici e l'aspettativa per i conduttori ad assumere l'organizzazione e la gestione del'impresa trova adeguate ed eque risposte negli accordi in deroga, che assolvono anche ad una funzione integrativa delle norme imperative e che l'ampia utilizzazione di tali accordi ha dimostrato nei fatti la non utilità dell'intervento legislativo nella materia;
considerato pertanto che il presente accordo fissa le regole cui dovrà conformarsi la contrattazione da promuovere nelle sedi regionali e provinciali, ovvero l'assistenza alle parti;
considerata la necessità di concordare uno schema convenzionale di affitto di fondi rustici adeguato alle esigenze dell'agricoltura italiana anche con riferimento alle scadenze indicate dall'art. 2 L. 203/82;
considerato che le Organizzazioni Professionali Agricole firmatarie del presente accordo auspicano che alla scadenza dei rapporti di affitto l'affittuario uscente venga preferito a terzi a parità di condizioni contrattuali stabilite dal concedente e da questo comunicate all'affittuario almeno trenta giorni prima della scadenza del contratto;
ritenuto, infine, che sia opportuno adottare una disciplina congiunta dei due tipi di affitto (a coltivatore diretto ed a conduttore) come peraltro risulta dalle tendenze legislative e dai contenuti degli accordi collettivi regionali e provinciali stipulati;
tutto ciò premesso, le parti concordano:
Articolo 1
Il presente accordo collettivo, stipulato ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 45 della Legge 3 maggio 1982 n. 203 tra le Organizzazioni Professionali Agricole maggiormente rappresentative a livello nazionale, fissa le regole che le Organizzazioni Professionali Agricole socie sono tenute a richiamare nei relativi accordi collettivi a livello regionale e provinciale ovvero, in mancanza, nell'assistenza alle parti per la stipulazione di accordi in deroga alle norme vigenti in materia di contratti agrari a norma dell'art. 45, comma 1, legge citata.
Articolo 2
La durata del contratto di affitto di fondi rustici è commisurata alla destinazione economica ed alla vocazione produttiva del fondo in concessione.
In presenza di condizioni strutturali che consentono l'esercizio di un'impresa agricola valida, sotto il profilo tecnico ed economico, la durata non deve essere inferiore a nove anni.
Per l'ampliamento delle condizioni strutturali di un'impresa agricola valida, sotto il profilo tecnico ed economico, la durata non dev'essere inferiore a cinque anni.
La durata delle concessioni di terreni per coltivazioni "stagionali" può essere inferiore all'anno. La durata delle concessioni di terreni per la coltivazione del tabacco non dev'essere inferiore a tre anni.
La durata del contratto di affitto di fondi rustici può essere diversamente stabilita dalle parti nella rinnovazione dei rapporti in corso ai sensi degli artt. 2 e 22 L. cit.
Il contratto di affitto s'intende risolto alla scadenza stabilita senza necessità di comunicare la disdetta.
Le parti con l'assistenza delle Organizzazioni Professionali Agricole socie possono convenire una durata minima diversa quando il rapporto abbia ad oggetto fondi aventi in conformità a strumenti urbanistici vigenti, un'utilizzazione diversa da quella agricola ovvero siano ubicati nei territori montani.
Le parti con l'assistenza delle Organizzazioni Professionali Agricole socie assumono l'impegno ad incontrarsi, almeno un anno prima della scadenza, per convenire la rinnovazione del contratto in corso o per concordare la stipulazione di un nuovo accordo ovvero per definire le condizioni per la riconsegna dei fondi rustici in concessione.
Articolo 3
Ciascuna delle parti di un contratto di affitto può eseguire addizioni, miglioramenti fondiari e trasformazioni degli ordinamenti produttivi, dei fabbricati rurali e delle strutture aziendali, tra le stesse concordati con l'assistenza delle Organizzazioni Professionali Agricole, purché siano funzionali all'esercizio dell'impresa, proporzionati alla redditività ed al valore economico dell'azienda e non in contrasto con le vocazioni colturali della zona in cui è ubicato il fondo.
Le Organizzazioni Professionali Agricole socie assistono le parti nella redazione, all'inizio o nel corso del rapporto, di un piano di miglioramento, che può essere modificato di comune accordo, in qualsiasi momento, con l'assistenza delle Organizzazioni suddette.
Il piano di cui al comma 2 deve prevedere:
l'indicazione della parte tenuta ad eseguire le opere;
l'adeguamento della durata del contratto in rapporto all'entità delle opere da realizzare e la determinazione dell'indennizzo da corrispondere all'affittuario nel caso che la residua durata del contratto stesso non ne consenta il completo ammortamento;
l'adeguamento del livello del canone.
In mancanza di un preventivo accordo, la parte che intenda eseguire miglioramenti ed addizioni che siano di sicura corrispondenza ai programmi comunitari, nazionali o regionali, può far ricorso all'ordinaria procedura amministrativa di cui alla L. 203/82.
Con riguardo alle sole trasformazioni fondiarie, in mancanza di un preventivo accorso sull'adottabilità ovvero sull'esecuzione del relativo piano di ciascuna parte, prima di attivare la procedura di cui all'art. 16 l. 203/82, è tenuta ad esperire un tentativo di composizione del contrasto con l'assistenza della rispettiva organizzazione professionale agricola, inviandone notizia all'altra parte ed all'organizzazione di quest'ultima mediante una lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Se la composizione del contrasto sulle trasformazioni fondiarie non riesce entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma, ciascuna delle parti è libera di dare inizio alla procedura prevista dall'art. 16 L. 203/82
Articolo 4
La determinazione del canone viene stabilita in denaro con importo unitario predeterminato tenendo conto dello stato di produttività del fondo o in denaro con riferimento ad una determinata quantità dei principali prodotti relativi alle colture normalmente praticabili sul fondo o nella zona.
Qualora il mutamento della disciplina di applicazione della riforma della politica agricola comunitaria e/o nazionale induca elementi di squilibrio tra le originarie prestazioni, le Organizzazioni Professionali Agricole stipulanti si impegnano a comvenire meccanismi di modificazione della struttura o del livello del canone.
Per durate contrattuali superiori a quelle minime previste dal precedente art. 2, commi 2 e 3, il canone è maggiorato sin dall'inizio del rapporto in funzione della maggiore durata pattuita.
Articolo 5
In caso di controversie nascenti dall'interpretazione ed esecuzione dei singoli contratti, ognuna delle parti, prima di ricorrere all'Ispettorato provinciale dell'Agricoltura od all'organo regionale corrispondente e, successivamente, all'Autorità Giudiziaria, secondo quanto previsto dall' art. 46, L. cit., è tenuta ad esperire un tentativo di composizione della lite con l'assistenza della propria organizzazione professionale agricola, inviandone notizia all'altra parte ed alla corrispondente organizzazione professionale agricola mediante una lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Se la composizione della lite non riesce entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al precedente comma, ciascuna delle parti è libera di dare inizio alla procedura prevista dal citato art. 46.
Articolo 6
Le Organizzazioni Professionali Agricole stipulanti s'impegnano a promuovere la piena applicazione del presente accordo collettivo attraverso la stipulazione di accordi collettivi tra le corrisponenti Organizzazioni socie a livello regionale e provinciale, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 45, L. cit., ovvero, in mancanza, nell'assistenza alle parti per la stipulazione di accordi individuali in deroga a norma dell'art. 45 co. 1 legge cit.
Le regole contenute nel presente accordo non si applicano agli accordi regionali o provinciali già stipulati tra le Organizzazioni Professionali Agricole stipulanti. tale facoltà si esercita con l'invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento a tutte le altre Organizzazioni stipulanti con il preavviso di sei mesi rispetto alla scadenza.
Gli accordi collettivi regionali e provinciali stipulati nel periodo di efficacia del presente accordo collettivo vincolano le Organizzazioni fino alla scadenza contrattuale, anche nel caso che, in seguito, l'accordo collettivo perda la sua efficacia per intervenuta disdetta.
Roma, 16 dicembre 1996
Confederazione Generale dell'Agricoltura Italiana
Confederazione Italiana Agricoltori
Federazione Nazionale della Proprietà Fondiaria